Come attivare un procedimento di mediazione
Le procedure di mediazione presso ADR Piemonte sono disciplinate dal Regolamento dell’Organismo.
Come si attiva una mediazione
Il modulo di domanda va presentato allo sportello provinciale di ADR Piemonte situato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia in oggetto, tramite PEC, e-mail o presentandosi di persona allo sportello. Per il deposito dell’istanza è necessario allegare al modulo di domanda un documento di identità in corso di validità.
Spese dovute al deposito della domanda:
Liti di valore fino a € 250.000,00 |
€ 65,00 (+ IVA) |
Liti di valore oltre € 250.000,00 |
€ 105,00 (+IVA) |
È possibile anche presentare la domanda on line tramite ConciliaCamera, il portale del sistema camerale per la mediazione .
Per le mediazioni obbligatorie ai sensi del D.lgs 28/2010 è richiesta l’assistenza di un avvocato.
Convocazione del primo incontro
Una volta verificata la completezza della domanda in tutte le sue parti, la Segreteria di ADR Piemonte:
- individua la data del primo incontro di mediazione (che di norma si svolge entro 30 giorni dal deposito dell’istanza) e notifica la domanda di mediazione alla controparte, invitandola ad aderire al tentativo
- nomina il mediatore più idoneo in base alla materia e alla natura della controversia
- provvede a tutte le comunicazioni necessarie (notifica del riscontro della controparte, eventuali rinvii, etc.)
Il primo incontro di mediazione
Durante il primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione, le caratteristiche e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione.
Le parti partecipano all'incontro personalmente; in alternativa, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante munito di apposita delega.
Possibili esiti del primo incontro:
- avvio della mediazione: le parti decidono di proseguire ed entrare quindi a tutti gli effetti in mediazione (concordando eventuali incontri successivi e corrispondendo le spese di mediazione secondo le tariffe ministeriali)
- mancata prosecuzione: le parti decidono di non dare avvio alla mediazione
- verbale di mancata comparizione: se la controparte non si presenta al primo incontro di mediazione, il mediatore dà atto a verbale della sua mancata partecipazione al primo incontro
Conclusione del procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione può concludersi, dopo uno o più incontri, con:
- raggiungimento di un accordo tra le parti: verbale di accordo con valore di titolo esecutivo
- mancato accordo: verbale negativo
Il Regolamento di ADR Piemonte prevede che il mediatore possa formulare una proposta soltanto se le parti lo richiedono congiuntamente.