Mediazione: Adr Piemonte

Iscritta al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e al n. 391 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi decreti di attuazione.
ADR PIEMONTE è l’Organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi, iscritto al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Svolge in forma associata i servizi di mediazione per le Camere di commercio di Torino, Alessandria-Asti, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola), con sedi presso ogni Camera.
LA MEDIAZIONE
La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa al giudizio ordinario o arbitrale ed è normata dal D.lgs 28/2010 e dal DM 180/2010.
È una procedura informale e riservata che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere la soluzione che ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.
Il mediatore è un soggetto terzo, imparziale, indipendente ed esperto in tecniche di comunicazione e di conciliazione, iscritto in un Elenco presso il Ministero della Giustizia previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Non è un giudice né un arbitro e non impone alcuna decisione, ma ha il compito di assistere le parti e i loro legali nella ricerca della migliore soluzione alla controversia in corso.
>> Elenco dei mediatori di ADR Piemonte
La conclusione dell'accordo è quindi rimessa alla volontà delle parti, che sono libere in qualsiasi momento di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.
L’accordo raggiunto in mediazione viene formalizzato in un verbale a cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo, al pari di una sentenza.
Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.
La mediazione è obbligatoria:
- prima di avviare una causa in alcune materie indicate dalla legge:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
- associazione in partecipazioni
- consorzio
- franchising
- opera
- rete
- somministrazione
- Società di persone
- subfornitura
- su ordine del Giudice, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione
- quando sia prevista da una clausola nel contratto o nello statuto
La mediazione può comunque essere scelta volontariamente anche in tutte le altre controversie su diritti disponibili prima di iniziare una causa, giudiziaria o arbitrale, per cercare di evitarla.
I vantaggi della mediazione:
- tempi ridotti rispetto al processo ordinario: la procedura di mediazione si conclude entro 3 mesi dal deposito dell'istanza (prorogabili di ulteriori 3 mesi con accordo scritto delle parti), ma può anche essere sufficiente un solo incontro
- costi contenuti e predeterminati in base ad un tariffario
- efficacia di titolo esecutivo dell'accordo raggiunto in mediazione
- credito d'imposta fino a 600 euro per le spese di mediazione sostenute
- esenzione dall'imposta di registro entro il valore di 100mila euro
- riservatezza: sia le parti che il mediatore sono tenuti per legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura
I costi della mediazione
Ai sensi dell’art. 16, c. 2 del DM n. 180/2010, per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di € 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese di registrazione (€ 25,00 + IVA), che contribuiscono alla copertura delle spese vive sostenute dall’Organismo per le attività di gestione della pratica e sono richieste per l’istruzione del procedimento, l’organizzazione degli incontri, la notifica delle comunicazioni e per il rilascio di copie e verbali.
In caso di prosecuzione del tentativo di mediazione oltre il primo incontro, verranno applicate ad entrambe le parti le spese di mediazione previste dall’art. 16 del DM n. 180/2010, secondo la seguente tabella:
Valore della lite |
Spesa per ciascuna parte |
Fino a € 1.000,00 |
€ 43,33 (+ IVA) |
da € 1.001,00 a € 5.000,00 |
€ 86,67 (+IVA) |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 |
€ 160,00 (+IVA) |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 |
€ 240,00 (+IVA) |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 |
€ 400,00 (+IVA) |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 |
€ 666,67 (+IVA) |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 |
€ 1.000,00 (+IVA) |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 |
€ 1.900,00 (+IVA) |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 |
€ 2.600,00 (+IVA) |
oltre € 5.000.000,00 |
€ 4.600,00 (+IVA) |
ADR PIEMONTE non applica alcuna maggiorazione in caso di conclusione dell’accordo in mediazione.
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