Mediazione: Adr Piemonte

Chiusura sportelli ADR Piemonte durante il periodo estivo: gli sportelli di ADR Piemonte (escluso quello della sede di Cuneo) resteranno chiusi per ferie dal 14 al 25 agosto. Eventuali istanze depositate dopo il 10 agosto verranno prese in carico a partire dal 28 agosto; si prega di tenerne conto per eventuali termini di prescrizione e decadenza.
Conciliazioni nel settore energetico e gas: nuova convezione Arera-Unioncamere e nuove tariffe: il 28 dicembre 2022 è stata rinnovata la Convenzione tra Unioncamere e Arera in materia di conciliazioni nel settore energetico e del gas. La principale novità riguarda le tariffe, rimodulate in base a due scaglioni.
 

 

 

Iscritta al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e al n. 391 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi decreti di attuazione.

 

ADR PIEMONTE è l’Organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi, iscritto al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Svolge in forma associata i servizi di mediazione per le Camere di commercio di Torino, Alessandria-Asti, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola), con sedi presso ogni Camera.

 

LA MEDIAZIONE

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa al giudizio ordinario o arbitrale ed è normata dal D.lgs 28/2010 e dal DM 180/2010.

È una procedura informale e riservata che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere la soluzione che ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.

Il mediatore è un soggetto terzo, imparziale, indipendente ed esperto in tecniche di comunicazione e di conciliazione, iscritto in un Elenco presso il Ministero della Giustizia previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Non è un giudice né un arbitro e non impone alcuna decisione, ma ha il compito di assistere le parti e i loro legali nella ricerca della migliore soluzione alla controversia in corso.  

>> Elenco dei mediatori di ADR Piemonte

La conclusione dell'accordo è quindi rimessa alla volontà delle parti, che sono libere in qualsiasi momento di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.

L’accordo raggiunto in mediazione viene formalizzato in un verbale a cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo, al pari di una sentenza.

Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.

La mediazione è obbligatoria:

  • prima di avviare una causa in alcune materie indicate dalla legge:
    • condominio
    • diritti reali
    • divisione
    • successioni ereditarie
    • patti di famiglia
    • locazione
    • comodato
    • affitto di aziende
    • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
    • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
    • contratti assicurativi, bancari e finanziari
    • inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
    • associazione in partecipazioni
    • consorzio
    • franchising
    • opera
    • rete
    • somministrazione
    • Società di persone
    • subfornitura
  • su ordine del Giudice, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione
  • quando sia prevista da una clausola nel contratto o nello statuto

La mediazione può comunque essere scelta volontariamente anche in tutte le altre controversie su diritti disponibili  prima di iniziare una causa, giudiziaria o arbitrale, per cercare di evitarla.

 

I vantaggi della mediazione:

  • tempi ridotti rispetto al processo ordinario: la procedura di mediazione si conclude entro 3 mesi dal deposito dell'istanza (prorogabili di ulteriori 3 mesi con accordo scritto delle parti), ma può anche essere sufficiente un solo incontro
  • costi contenuti e predeterminati in base ad un tariffario 
  • efficacia di titolo esecutivo dell'accordo raggiunto in  mediazione
  • credito d'imposta fino a 600 euro per le spese di mediazione sostenute
  • esenzione dall'imposta di registro entro il valore di 100mila euro
  • riservatezza: sia le parti che il mediatore sono tenuti per legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura

 

I costi della mediazione

>> Tariffario

Ai sensi dell’art. 16, c. 2 del DM n. 180/2010, per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di € 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese di registrazione (€ 25,00 + IVA),  che contribuiscono alla copertura delle spese vive sostenute dall’Organismo per le attività di gestione della pratica e sono richieste per l’istruzione del procedimento, l’organizzazione degli incontri, la notifica delle comunicazioni e per il rilascio di copie e verbali.

In caso di prosecuzione del tentativo di mediazione oltre il primo incontro, verranno applicate ad entrambe le parti le spese di mediazione previste dall’art. 16 del DM n. 180/2010, secondo la seguente tabella:

Valore della lite

Spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000,00

€ 43,33 (+ IVA)

da € 1.001,00 a € 5.000,00

€ 86,67 (+IVA)

da € 5.001,00 a € 10.000,00

€ 160,00 (+IVA)

da € 10.001,00 a € 25.000,00

€ 240,00 (+IVA)

da € 25.001,00 a € 50.000,00

€ 400,00 (+IVA)

da € 50.001,00 a € 250.000,00

€ 666,67 (+IVA)

da € 250.001,00 a € 500.000,00

€ 1.000,00 (+IVA)

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00

€ 1.900,00 (+IVA)

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00

€ 2.600,00 (+IVA)

oltre € 5.000.000,00

€ 4.600,00 (+IVA)

 

ADR PIEMONTE non applica alcuna maggiorazione in caso di conclusione dell’accordo in mediazione.

 

 

 

Ultima modifica
Ven 14 Lug, 2023