Mediazione: Adr Piemonte

Chiusura estiva - Si informa che gli Sportelli di ADR Piemonte - escluso lo Sportello di Cuneo - resteranno chiusi dal 12 al 23 agosto compresi. Lo Sportello di Cuneo chiuderà il 16 agosto in occasione del ponte di Ferragosto. Si prega di tenerne conto per eventuali termini di decadenza o prescrizione.
Pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023 il D.M. n. 150/2023 che disciplina, tra l'altro, le indennità di mediazione da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell'adesione per il primo incontro, che è già incontro effettivo ai sensi della Riforma Cartabia in vigore dal 30/06/2023. Come previsto dall'art. 46 di tale Decreto, alle domande presentate prima della data di entrata in vigore (15/11/2023) continuano ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010, allegate al Regolamento dell’Organismo.

 

 

Iscritta al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e al n. 391 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi decreti di attuazione.

 

ADR PIEMONTE è l’Organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi, iscritto al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Svolge in forma associata i servizi di mediazione per le Camere di commercio di Torino, Alessandria-Asti, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola), con sedi presso ogni Camera.

 

ORGANIGRAMMA

 

LA MEDIAZIONE

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa al giudizio ordinario o arbitrale ed è normata dal D.lgs 28/2010 e dal DM 150/2023.

È una procedura informale e riservata che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere la soluzione che ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.

Il mediatore è un soggetto terzo, imparziale, indipendente ed esperto in tecniche di comunicazione e di conciliazione, iscritto in un Elenco presso il Ministero della Giustizia previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Non è un giudice né un arbitro e non impone alcuna decisione, ma ha il compito di assistere le parti e i loro legali nella ricerca della migliore soluzione alla controversia in corso.  

>> Elenco dei mediatori di ADR Piemonte

La conclusione dell'accordo è quindi rimessa alla volontà delle parti, che sono libere in qualsiasi momento di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.

L’accordo raggiunto in mediazione viene formalizzato in un verbale a cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo, al pari di una sentenza.

Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.

La mediazione è obbligatoria:

  • prima di avviare una causa in alcune materie indicate dalla legge:
    • condominio
    • diritti reali
    • divisione
    • successioni ereditarie
    • patti di famiglia
    • locazione
    • comodato
    • affitto di aziende
    • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
    • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
    • contratti assicurativi, bancari e finanziari
    • inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
    • associazione in partecipazioni
    • consorzio
    • franchising
    • opera
    • rete
    • somministrazione
    • Società di persone
    • subfornitura
  • su ordine del Giudice, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione
  • quando sia prevista da una clausola nel contratto o nello statuto

La mediazione può comunque essere scelta volontariamente anche in tutte le altre controversie su diritti disponibili  prima di iniziare una causa, giudiziaria o arbitrale, per cercare di evitarla.

 

I vantaggi della mediazione:

  • tempi ridotti rispetto al processo ordinario: la procedura di mediazione si conclude entro 3 mesi dal deposito dell'istanza (prorogabili di ulteriori 3 mesi con accordo scritto delle parti), ma può anche essere sufficiente un solo incontro
  • costi contenuti e predeterminati in base ad un tariffario 
  • efficacia di titolo esecutivo dell'accordo raggiunto in  mediazione
  • credito d'imposta fino a 600 euro per le spese di mediazione sostenute
  • esenzione dall'imposta di registro entro il valore di 100mila euro
  • riservatezza: sia le parti che il mediatore sono tenuti per legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura

 

I costi della mediazione

Ai sensi dell’art. 28 del DM n. 150/2023, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione comprendenti il compenso per il mediatore, secondo la seguente tabella:

Valore della lite

Spese di avvio per ciascuna parte

(mediazioni volontarie)

Spese di avvio per ciascuna parte

(mediazioni condizione di procedibilità)

Fino a € 1.000,00

€ 40 (+ IVA)

€ 32 (+ IVA)

da € 1.001,00 a € 50.000,00

€ 75 (+IVA)

€ 60 (+IVA)

oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile

€ 110 (+IVA)

€ 88 (+IVA)

 

Valore della lite

Spese di mediazione per ciascuna parte

(mediazioni volontarie)

Spese di mediazione per ciascuna parte

(mediazioni condizione di procedibilità)

Fino a € 1.000,00

€ 60 (+ IVA)

€ 48 (+ IVA)

da € 1.001,00 a € 50.000,00

€ 120 (+IVA)

€ 96 (+IVA)

oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile

€ 170(+IVA)

€ 136 (+IVA)

Sono altresì dovute le spese vive documentate.

In base all’esito del primo incontro, potrebbero essere dovute ulteriori spese in conformità al DM 150/2023, per le quali si rimanda al seguente tariffario.

 

 

 

 

Ultima modifica
Mar 06 Ago, 2024