Energia elettrica e gas

Il 28 dicembre 2022 è stata rinnovata la Convenzione tra Unioncamere e Arera in materia di conciliazioni nel settore energetico e del gas. La principale novità riguarda le tariffe, rimodulate in base a due scaglioni.

 

Oltre alle procedure di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010, ADR Piemonte gestisce anche le procedure di conciliazione obbligatoria fra utenti e operatori del settore energetico.

 

Dal 1° gennaio 2017 la legge impone anche per le controversie fra clienti finali e operatori del settore energetico (energia elettrica e gas) il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio.

In forza di una convenzione rinnovata il 28 dicembre 2022 tra ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e Unioncamere, ADR Piemonte è uno degli Organismi di mediazione presso cui è possibile svolgere tale procedura.

Resta per ora escluso il servizio idrico, per il quale è comunque sempre possibile avviare procedimenti di mediazione volontaria.

 

Come si attiva

>> Modulo di domanda

Il modulo di domanda va presentato tramite PEC, e-mail o presentandosi di persona allo sportello. Per il deposito dell’istanza è necessario allegare al modulo di domanda un documento di identità in corso di validità.

Spese dovute al deposito della domanda:

Liti di valore fino a € 50.000,00 € 30,00 (+ IVA)
Liti di valore oltre € 50.000,00 € 60,00 (+IVA)

 

È possibile anche presentare la domanda online tramite ConciliaCamera, il portale del sistema camerale per la mediazione.

Diversamente da quanto previsto per la mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale, per le controversie con gli operatori energetici non è richiesta l’assistenza di un avvocato.

 

 

Convocazione incontro

Una volta verificata la completezza della domanda in tutte le sue parti, la Segreteria di ADR Piemonte:

  • individua la data dell’incontro di conciliazione (che di norma si svolge entro 30 giorni dal deposito dell’istanza) e notifica la domanda di conciliazione alla controparte, invitandola ad aderire al tentativo
  • nomina il conciliatore
  • provvede a tutte le comunicazioni necessarie (notifica del riscontro della controparte, eventuali rinvii, etc.)

Se la controparte aderisce, entrambe le parti corrispondono le spese di conciliazione (oltre a quelle di avvio) prima dell’incontro, secondo il sefuente tariffario:

 

Liti di valore fino a € 50.000,00 € 40,00 (+ IVA)
Liti di valore oltre € 50.000,00 € 100,00 (+IVA)

 

L’incontro di conciliazione

Le parti partecipano all'incontro personalmente; in alternativa, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante munito di apposita delega.

Il procedimento può concludersi, dopo uno o più incontri, con:

  • raggiungimento di un accordo tra le parti: il verbale di accordo sottoscritto presso un Organismo di mediazione camerale ha valore di titolo esecutivo
  • mancato accordo: verbale negativo

Il conciliatore può formulare una proposta soltanto se le parti lo richiedono congiuntamente.

 

 

Ultima modifica
Mer 12 Lug, 2023