Segnalazione di condotte illecite - whistleblower

CHI È IL WHISTLEBLOWER

Il whistleblower (segnalante) è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, condotte illecite di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La finalità specifica di questa disciplina è fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

CHI PUÒ SEGNALARE?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di Unioncamere Piemonte, in qualità di:

a) i dipendenti;
b) i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la loro attività presso Unioncamere Piemonte
c) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di Unioncamere Piemonte
d) tirocinanti che svolgono la loro attività presso Unioncamere Piemonte
e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso  Unioncamere Piemonte

CHE COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. L’elenco delle condotte illecite che possono essere segnalate con la nuova disciplina è contenuto nell’art. 2 del decreto legislativo 24/2023 e relativi allegati.

Attenzione: le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate normativamente e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente. Le disposizioni del decreto non si applicano invece «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate» (art.1, D.Lgs. citato).

COME SEGNALARE. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti, che sono:

  • canale interno tramite: -piattaforma opensource Globaleaks raggiungibile qui  
    -sistema di messaggistica vocale al numero 011.5714999 ovvero, mediante un incontro diretto con il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza da richiedersi tramite il sistema di messaggistica vocale di cui sopra.
  • canale esterno (ANAC);

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto la segnalazione all’Anac (canale esterno) può essere effettuata solo:

  • Quando il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • Quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • Quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ogni caso, la segnalazione non sostituisce l’obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d’ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’autorità giudiziaria - ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. - e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 54-bis.

 

IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Il d.lgs. 24/2023 predispone il sistema di protezione del segnalante articolandolo in:

Protezione della riservatezza

Il divieto di rivelare l’identità del whistleblower si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la sua identificazioneLa riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. E’ tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: «I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché' le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto». Nell’art.17, comma 4 del decreto 24/2023 è inserito un elenco esemplificativo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

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Ultima modifica
Lun 20 Mag, 2024