Enti di diritto privato controllati

Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c e dell'art. 22, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

 

Con "enti di diritto privato controllato" si intendono “gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

 

Non sono presenti Enti di diritto privati controllati da Unioncamere Piemonte.

Ultima modifica
Mar 21 Mag, 2024