Mediazione: Adr Piemonte
Iscritta al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e al n. 391 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi decreti di attuazione.
ADR PIEMONTE è l’Organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi, iscritto al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Svolge in forma associata i servizi di mediazione per le Camere di commercio di Torino, Alessandria-Asti, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola), con sedi presso ogni Camera.
LA MEDIAZIONE
La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa al giudizio ordinario o arbitrale ed è normata dal D.lgs 28/2010 e dal DM 150/2023.
È una procedura informale e riservata che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere la soluzione che ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.
Il mediatore è un soggetto terzo, imparziale, indipendente ed esperto in tecniche di comunicazione e di conciliazione, iscritto in un Elenco presso il Ministero della Giustizia previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Non è un giudice né un arbitro e non impone alcuna decisione, ma ha il compito di assistere le parti e i loro legali nella ricerca della migliore soluzione alla controversia in corso.
>> Elenco dei mediatori di ADR Piemonte
La conclusione dell'accordo è quindi rimessa alla volontà delle parti, che sono libere in qualsiasi momento di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.
L’accordo raggiunto in mediazione viene formalizzato in un verbale a cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo, al pari di una sentenza.
Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.
La mediazione è obbligatoria:
- prima di avviare una causa in alcune materie indicate dalla legge:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
- associazione in partecipazioni
- consorzio
- franchising
- opera
- rete
- somministrazione
- Società di persone
- subfornitura
- su ordine del Giudice, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione
- quando sia prevista da una clausola nel contratto o nello statuto
La mediazione può comunque essere scelta volontariamente anche in tutte le altre controversie su diritti disponibili prima di iniziare una causa, giudiziaria o arbitrale, per cercare di evitarla.
I vantaggi della mediazione:
- tempi ridotti rispetto al processo ordinario: la procedura di mediazione si conclude entro 3 mesi dal deposito dell'istanza (prorogabili di ulteriori 3 mesi con accordo scritto delle parti), ma può anche essere sufficiente un solo incontro
- costi contenuti e predeterminati in base ad un tariffario
- efficacia di titolo esecutivo dell'accordo raggiunto in mediazione
- credito d'imposta fino a 600 euro per le spese di mediazione sostenute
- esenzione dall'imposta di registro entro il valore di 100mila euro
- riservatezza: sia le parti che il mediatore sono tenuti per legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura
I costi della mediazione
Ai sensi dell’art. 28 del DM n. 150/2023, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione comprendenti il compenso per il mediatore, secondo la seguente tabella:
Valore della lite |
Spese di avvio per ciascuna parte (mediazioni volontarie) |
Spese di avvio per ciascuna parte (mediazioni condizione di procedibilità) |
Fino a € 1.000,00 |
€ 40 (+ IVA) |
€ 32 (+ IVA) |
da € 1.001,00 a € 50.000,00 |
€ 75 (+IVA) |
€ 60 (+IVA) |
oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile |
€ 110 (+IVA) |
€ 88 (+IVA) |
Valore della lite |
Spese di mediazione per ciascuna parte (mediazioni volontarie) |
Spese di mediazione per ciascuna parte (mediazioni condizione di procedibilità) |
Fino a € 1.000,00 e indeterminato/indeterminabile basso |
€ 60 (+ IVA) |
€ 48 (+ IVA) |
da € 1.001,00 a € 50.000,00 e indeterminato/indeterminabile medio |
€ 120 (+IVA) |
€ 96 (+IVA) |
oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile alto |
€ 170(+IVA) |
€ 136 (+IVA) |
Sono altresì dovute le spese vive documentate.
In base all’esito del primo incontro, potrebbero essere dovute ulteriori spese in conformità al DM 150/2023, per le quali si rimanda al seguente tariffario.
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