Mediazione: Adr Piemonte

Pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023 il D.M. n. 150/2023 che disciplina, tra l'altro, le indennità di mediazione da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell'adesione per il primo incontro, che è già incontro effettivo ai sensi della Riforma Cartabia in vigore dal 30/06/2023. 

 

 

Iscritta al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e al n. 391 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi decreti di attuazione.

 

ADR PIEMONTE è l’Organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi, iscritto al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Svolge in forma associata i servizi di mediazione per le Camere di commercio di Torino, Alessandria-Asti, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola), con sedi presso ogni Camera.

 

ORGANIGRAMMA

 

LA MEDIAZIONE

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa al giudizio ordinario o arbitrale ed è normata dal D.lgs 28/2010 e dal DM 150/2023.

È una procedura informale e riservata che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere la soluzione che ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.

Il mediatore è un soggetto terzo, imparziale, indipendente ed esperto in tecniche di comunicazione e di conciliazione, iscritto in un Elenco presso il Ministero della Giustizia previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Non è un giudice né un arbitro e non impone alcuna decisione, ma ha il compito di assistere le parti e i loro legali nella ricerca della migliore soluzione alla controversia in corso.  

>> Elenco dei mediatori di ADR Piemonte

La conclusione dell'accordo è quindi rimessa alla volontà delle parti, che sono libere in qualsiasi momento di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.

L’accordo raggiunto in mediazione viene formalizzato in un verbale a cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo, al pari di una sentenza.

Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.

La mediazione è obbligatoria:

  • prima di avviare una causa in alcune materie indicate dalla legge:
    • condominio
    • diritti reali
    • divisione
    • successioni ereditarie
    • patti di famiglia
    • locazione
    • comodato
    • affitto di aziende
    • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
    • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
    • contratti assicurativi, bancari e finanziari
    • inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
    • associazione in partecipazioni
    • consorzio
    • franchising
    • opera
    • rete
    • somministrazione
    • Società di persone
    • subfornitura
  • su ordine del Giudice, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione
  • quando sia prevista da una clausola nel contratto o nello statuto

La mediazione può comunque essere scelta volontariamente anche in tutte le altre controversie su diritti disponibili  prima di iniziare una causa, giudiziaria o arbitrale, per cercare di evitarla.

 

I vantaggi della mediazione:

  • tempi ridotti rispetto al processo ordinario: la procedura di mediazione si conclude entro 3 mesi dal deposito dell'istanza (prorogabili di ulteriori 3 mesi con accordo scritto delle parti), ma può anche essere sufficiente un solo incontro
  • costi contenuti e predeterminati in base ad un tariffario 
  • efficacia di titolo esecutivo dell'accordo raggiunto in  mediazione
  • credito d'imposta fino a 600 euro per le spese di mediazione sostenute
  • esenzione dall'imposta di registro entro il valore di 100mila euro
  • riservatezza: sia le parti che il mediatore sono tenuti per legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura

 

I costi della mediazione

Ai sensi dell’art. 28 del DM n. 150/2023, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione comprendenti il compenso per il mediatore, secondo la seguente tabella:

Valore della lite

Spese di avvio per ciascuna parte

(mediazioni volontarie)

Spese di avvio per ciascuna parte

(mediazioni condizione di procedibilità)

Fino a € 1.000,00

€ 40 (+ IVA)

€ 32 (+ IVA)

da € 1.001,00 a € 50.000,00

€ 75 (+IVA)

€ 60 (+IVA)

oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile

€ 110 (+IVA)

€ 88 (+IVA)

 

Valore della lite

Spese di mediazione per ciascuna parte

(mediazioni volontarie)

Spese di mediazione per ciascuna parte

(mediazioni condizione di procedibilità)

Fino a € 1.000,00 e indeterminato/indeterminabile basso

€ 60 (+ IVA)

€ 48 (+ IVA)

da € 1.001,00 a € 50.000,00 e indeterminato/indeterminabile medio 

€ 120 (+IVA)

€ 96 (+IVA)

oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile alto

€ 170(+IVA)

€ 136 (+IVA)

Sono altresì dovute le spese vive documentate.

In base all’esito del primo incontro, potrebbero essere dovute ulteriori spese in conformità al DM 150/2023, per le quali si rimanda al seguente tariffario.

 

 

 

 

Ultima modifica
Mar 01 Ott, 2024