Clausole tipo
Per ricorrere all'arbitrato è necessaria una clausola contrattuale o la sottoscrizione di un compromesso.
Clausola compromissoria per arbitrato
Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di diritto a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento. All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.
Note:
- il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico; le parti possono espressamente prevedere nella clausola compromissoria o nel compromesso che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri
- le parti possono modificare la clausola proposta prevedendo che l’arbitrato sia irrituale (art. 808-ter c.p.c.) anziché rituale
- il Regolamento prevede che la procedura di arbitrato rapido si applichi a controversie di valore pari o inferiore a 250.000 euro; le parti possono prevedere sia l’arbitrato rapido per controversie di valore superiore, sia l’arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore
- quando la controparte sia un consumatore è necessario che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 33 lett. t) e 34.4 del Codice del Consumo, D. lgs. 206 del 6/9/2005).
Clausola compromissoria societaria
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.
Note:
- il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico; le parti possono espressamente prevedere nella clausola compromissoria o nel compromesso che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri
- il Regolamento prevede che la procedura di arbitrato rapido si applichi a controversie di valore pari o inferiore a 250.000 euro; le parti possono prevedere sia l’arbitrato rapido per controversie di valore superiore, sia l’arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore
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